Caccia e cacciatori

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Caccia alla migratoria

Caccia alla migratoria

Ai fini della determinazione del calendario venatorio la nuova legge sulla caccia n.157/92, non opera alcuna distinzione tra selvaggina stanziale e migratoria, ma elenca le specie cacciabili. La selvaggina migra per motivi di riproduzione e di ricerca del cibo, la cui disponibilità variare con il variare delle stagioni, delle temperature.
Uccellagione

Uccellagione

Oggigiorno, su tutto il territorio dello Stato, è vietato ogni forma di uccellagione e cattura di uccelli e mammiferi selvatici, nonché prelevare uova, nidi e piccoli nati. La cattura e vendita di uccelli da usare come richiami è consenta esclusivamente nei confronti di specie indicate tassativamente dalla legge.
Armi da caccia

Armi da caccia

A differenza che per il passato, per l’esercizio dell’attività venatoria, la vigente Legge quadro n.517/92 prevede solo tre mezzi (fucile, arco e falco), anche se per la totalità dei cacciatore il fucile rappresenta il mezzo esclusivo di caccia. Può essere con canne ad anima liscia e con canne ad anima rigata o combinato (drilling).
Abbigliamento da caccia

Abbigliamento da caccia

L’abbigliamento del cacciatore deve essere semplice, comodo e funzionale. I colori devono permettere al cacciatore di mimetizzarsi il più possibile con l’ambiente che lo circonda. Esso, per ovvi motivi, non prevede colori forti e vivaci. Deve assicurare al cacciatore libertà e fluidità di movimenti.
Caccia alla quaglia

Caccia alla quaglia

La caccia alla quaglia si effettua dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre, in genere con l’ausilio del cane da ferma. Può essere praticata con qualsiasi tipo di fucile, dal calibro 12 al calibro 20, tenuto conto della limitata distanza di tiro. Il tiro alla quaglia, salvo eccezioni non presenta particolari difficoltà.
Cacciatori

Cacciatori

Cacciatore è colui che pratica l’attività venatoria, nel rispetto della normativa vigente, al fine di catturare o abbattere fauna selvatica, per procurasi cibo o a scopo ricreativo. I cacciatori possono esercitare l’attività venatoria solo nei confronti delle specie di fauna selvatica esplicitamente elencate dalla legge quadro n.157/92.
La Caccia

La Caccia

La caccia non è un diritto del cittadino. Essa viene pratica per concessione dello Stato, purché compatibile con la conservazione della fauna selvatica, patrimonio indisponibile dello Stato. Può essere praticata, nel rispetto delle disposizioni vigenti, da chi ha compiuto diciotto anni, in possesso di licenza di porto di fucile per uso caccia, assicurazione e tesserino regionale.
Caccia alle allodole

Caccia alle allodole

L’allodola si caccia dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre. In pratica durante il “passo”, in considerazione che il “ripasso” avviene nei mesi di marzo e aprile, ossia a caccia chiusa. La caccia ad allodole si pratica essenzialmente con la civetta e con lo specchietto, con particolare successo durante la prima mattinata.
Caccia al beccaccino

Caccia al beccaccino

Per la caccia al beccaccino più che il tipo di fucile, diventa importante il tipo di canne. Almeno una delle due deve essere particolarmente strozzata. La caccia al beccaccino, comunque praticata, con il cane o in battuta, comporta un tiro interessante, per l’irregolarità e la velocità del volo, ma nello stesso tempo abbassante impegnativo per non dire difficile.
Caccia alla beccaccia

Caccia alla beccaccia

Per la caccia alla beccaccia, del fucile importanza la canna. Questa deve essere corta e pressoché cilindrica. La caccia alla beccaccia, regina del bosco, si effettua con il cane da ferma o all’ aspetto, mediante appostamento all’alba o all’imbrunire, quando il selvatico torna o si reca alla pastura.

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