Elenco Caccia
Tra le varie specie di caccia, la “caccia vagante” è sicuramente quella maggiormente sportiva, la quale si attua vagante sul terreno di caccia, con l’obiettivo di imbattersi con capi di selvaggina, sia uccelli che mammiferi. Può essere esercitata senza e con l’ausilio del cane , in genere con cane da ferma.
La caccia alla stanziale viene eseguita nei confronti di quelle specie di fauna selvatica presente sul nostro territorio durante l’intero anno, nel rispetto del previsto calendario venatorio. La vigente Legge sulla caccia n. 157/92 non fa esplicito riferimento alla caccia stanziale, bensì si limita ad un elenco puntuale delle specie cacciabili e dei periodi di attività venatoria.
Ai fini della determinazione del calendario venatorio la nuova legge sulla caccia n.157/92, non opera alcuna distinzione tra selvaggina stanziale e migratoria, ma elenca le specie cacciabili. La selvaggina migra per motivi di riproduzione e di ricerca del cibo, la cui disponibilità variare con il variare delle stagioni, delle temperature.
Oggigiorno, su tutto il territorio dello Stato, è vietato ogni forma di uccellagione e cattura di uccelli e mammiferi selvatici, nonché prelevare uova, nidi e piccoli nati. La cattura e vendita di uccelli da usare come richiami è consenta esclusivamente nei confronti di specie indicate tassativamente dalla legge.
A differenza che per il passato, per l’esercizio dell’attività venatoria, la vigente Legge quadro n.517/92 prevede solo tre mezzi (fucile, arco e falco), anche se per la totalità dei cacciatore il fucile rappresenta il mezzo esclusivo di caccia. Può essere con canne ad anima liscia e con canne ad anima rigata o combinato (drilling).
L’abbigliamento del cacciatore deve essere semplice, comodo e funzionale. I colori devono permettere al cacciatore di mimetizzarsi il più possibile con l’ambiente che lo circonda. Esso, per ovvi motivi, non prevede colori forti e vivaci. Deve assicurare al cacciatore libertà e fluidità di movimenti.
La caccia alla quaglia si effettua dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre, in genere con l’ausilio del cane da ferma. Può essere praticata con qualsiasi tipo di fucile, dal calibro 12 al calibro 20, tenuto conto della limitata distanza di tiro. Il tiro alla quaglia, salvo eccezioni non presenta particolari difficoltà.
Cacciatore è colui che pratica l’attività venatoria, nel rispetto della normativa vigente, al fine di catturare o abbattere fauna selvatica, per procurasi cibo o a scopo ricreativo. I cacciatori possono esercitare l’attività venatoria solo nei confronti delle specie di fauna selvatica esplicitamente elencate dalla legge quadro n.157/92.
La caccia non è un diritto del cittadino. Essa viene pratica per concessione dello Stato, purché compatibile con la conservazione della fauna selvatica, patrimonio indisponibile dello Stato. Può essere praticata, nel rispetto delle disposizioni vigenti, da chi ha compiuto diciotto anni, in possesso di licenza di porto di fucile per uso caccia, assicurazione e tesserino regionale.
L’allodola si caccia dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre. In pratica durante il
“passo”, in considerazione che il
“ripasso” avviene nei mesi di
marzo e aprile, ossia a caccia chiusa. La caccia ad allodole si pratica essenzialmente con
la civetta e con
lo specchietto, con particolare successo durante la prima mattinata.