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La legge quadro n. 157/92, detta i principi per la disciplina dell’attività dell’esercizio venatorio e parla di “protezione” della fauna, “ripopolamento” e “pianificazione faunistica venatoria”.La disciplina dell’attività venatoria fa capo alle Regioni. Mentre le Regioni a Statuto Speciale (Sicilia, Sardegna, Friuli Venezia Giulia, Valle d’Aosta e Trentino Alto Adige), godono al riguardo di competenza legislativa esclusiva, le Regioni a Statuto Ordinario devono legiferare nel rispetto della Legge quadro n. 157 dell’11/2/1992 emanata a seguito del risultato negativo del tanto discusso Referendum sulla caccia e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 41 del 25/2/1993. Più precisamente le funzioni amministrative che attengono alla caccia e alla protezione della fauna fanno capo alle provincie, mentre le Regioni hanno compiti di programmazione e coordinamento. La legge 157/92 consta di 37 articoli e stabilisce i principi generali perla protezione della Fauna selvatica e relativa attività venatoria. Richiamiamo i punti più significativi della legge. Il territorio nazionale, ad opera di Regioni e Provincie, è oggetto di una pianificazione faunistica venatoria, in base alla quale una quota del territorio compresa tra il 20 ed il 30% viene destinata a zone di protezione, una quota non superiore al 15% può essere destinata ad attività venatoria riservata a gestione privata, mentre la rimanente parte ad una gestione programmata della caccia. Per protezione si intende il divieto di abbattimento e cattura ai fini venatori integrato da provvedimenti ( spargere sul territorio interessato mangimi, granaglie in funzione delle specie di fauna presenti) utili ad agevolare la sosta della fauna, la riproduzione, la cura della prole.


Categoria: Legge

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