Vigilanza venatoria

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Vigilanza venatoria

Vigilanza venatoria


La vigilanza venatoria, ossia la vigilanza sul rispetto delle disposizioni contenute nella legge quadro n. 157/92 e nelle leggi regionali, spetta agli agenti dipendenti degli enti locali delegati dalla regione, ai quali è riconosciuta la qualifica di agenti di polizia giudiziaria e alle guardie volontarie delle associazioni venatorie, alle quali è riconosciuta la qualifica di guardia giurata e non di agente di polizia giudiziaria. La predetta vigilanza, spetta altresì agli ufficiali, sottouffici e guardie del Corpo Forestale dello stato, alle guardie addette a parchi nazionali e regionali, agli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, alle guardie giurate comunali, forestali e campestre ed alle guardie private riconosciute ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, nonché alle guardie ecologiche e zoofile riconosciute da legge regionali. I predetti soggetti preposti alla vigilanza venatoria, possono chiedere a chiunque sia in possesso di armi o arnesi destinati alla caccia o che si trovano in atteggiamento di caccia, la esibizione della licenza di caccia, dell’assicurazione e del tesserino regionale, nonché redigere regolare verbale circa le irregolarità riscontrate. Il cacciatore, a richiesta, deve altresì esibire le ricevute di versamento della tassa di concessione governativa e quella regionale, nonché copia della denuncia della propria arma. Coloro ai quali sono riconosciuti poteri di polizia giudiziaria, possono procedere anche al sequestro delle armi e della selvaggina, con esclusione del cane. La mancata osservanza delle disposizioni che regolano l’attività venatoria, comporta a secondo della gravità delle violazioni, sanzioni amministrative, sanzioni penali, sospensione, revoca e divieto di rilascio della licenza di porto di fucile per uso caccia.


Categoria: Legge

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