Legge sulla Caccia

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La disciplina dell’attività venatoria fa capo alle Regioni. Mentre le Regioni a Statuto Speciale (Sicilia, Sardegna, Friuli Venezia Giulia, Valle d’Aosta e Trentino Alto Adige), e le provincie autonome provvedono in base alle competenze esclusive nei limiti stabiliti dai rispettivi statuti, le Regioni a Statuto Ordinario devono legiferare nel rispetto della Legge quadro n. 157 dell’11/2/1992 emanata a seguito del risultato negativo del tanto discusso Referendum sulla caccia, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 41 del 25/2/1993. In pratica le regioni a statuto ordinario provvedono ad emanare norme relative alla gestione ed alla tutela di tutte le specie della fauna selvatica nel rispetto della suddetta legge quadro, delle convenzioni internazionali e delle direttive comunitarie. Più precisamente, le funzioni amministrative che attengono alla caccia e alla protezione della fauna fanno capo alle provincie, mentre le Regioni hanno compiti di programmazione e coordinamento. La legge 157/92 consta di 37 articoli e stabilisce i principi generali per la protezione della Fauna selvatica e relativa attività venatoria. Il territorio nazionale, ad opera di Regioni e Provincie, è oggetto di una pianificazione faunistica venatoria, in base alla quale una quota del territorio compresa tra il 20 ed il 30% viene destinata a zone di protezione, una quota non superiore al 15% ad attività venatoria riservata a gestione privata, mentre la rimanente parte è destinata ad una gestione programmata della caccia. La Fauna selvatica è patrimonio indisponibile delle Stato, mentre fino a qualche tempo addietro è stata considerata “res nulius”. L’attività venatoria è consentita purché non contrasti con la conservazione della fauna selvatica e non arrechi danno alle produzioni agricole. Ai fini della conservazione e della protezione della fauna, numerosissime sono le specie protette, la cui cattura o abbattimento prevede pene pecuniarie che possono arrivare anche a 12.000, 00 euro e pene detentive fino ad un anno. Cacciare non è pertanto un diritto del cittadino, bensì una concessione dello Stato. Ai sensi del 1° comma dell’art.12 della Legge quadro 157/92 “L’attività venatoria si svolge per una concessione che lo Stato rilascia ai cittadini che la richiedono e che posseggono i requisiti previsti dalla presente legge.”


Categoria: Legge

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