Divieto di caccia

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La caccia non può essere esercitata nei cosiddetti “fondi chiusi”, ossia delimitati da recinti alti almeno 1,20 metri, da corsi d’acqua il cui letto abbia la profondità di almeno 1,50 m e largo almeno 3 metri, nonché in fondo in fase di coltivazione o con presenza di bestiame allo stato brado. Oltre alle specie cacciabili ed ai relativi periodi in cui possono essere cacciate, al cacciatore incombe l’obbligo di memorizzare tutti i divieti previsti dalle Legge, da osservare durante l’esercizio dell’attività venatoria ( art. 21 legge 157/92). A scopo esemplificativo, diciamo che è vietato: - l’esercizio venatorio nei giardini, nei parchi pubblici, privati, nazionali; - cacciare sparando da veicolo a motore, natanti, aeromobili; - prendere e detenere uova e piccoli nati di uccelli e mammiferi appartenenti alla fauna selvatica; - usare richiami vivi al di fuori dei casi consentiti; - usare come richiamo uccelli feriti o accecati; - cacciare a rastrello in più di tre persone; - produrre, vendere e detenere trappole per la fauna selvaggia; - vendere e detenere reti da uccellagione, ecc.


Categoria: Legge

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