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L’articolo 18 della Legge quadro n.157/92 elenca le specie cacciabili e i relativi periodi di attività venatoria. Innanzitutto diciamo che nell’ambito di ogni settimana sono consentite massimo tre giornate di attività venatoria, che iniziano mezz’ora prima del sorgere del sole e finiscono al tramonto. In genere, con eccezione del martedì e venerdì che sono giornate di silenzio venatorio, le tre giornate sono a scelta del cacciatore. Il calendario venatorio approntato dalle varie Regioni prevede tra l’altro il “carniere” massimo, in genere sia annuale che giornaliero. Per quando riguarda le specie cacciabili e i relativi periodi di attività venatoria, necessariamente da memorizzare da parte dei cacciatori, riportiamo: Dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre, sono cacciabili: quaglia, tortora, merlo,passero, passera mattugia, passera oltremontana, allodola, colino della Virginia,starna, pernice rossa, pernice sarda, lepre comune, lepre sarda, coniglio selvatico, minilepre; Dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio, sono cacciabili: cesena, tordo bottaccio, tordo sassello, fagiano, germano reale, folaga, gallinella d’acqua, alzavola, canapiglia, porciglione, fischione, codone, marzaiola, mestolone, moriglione, moretta, beccaccino, colombaccio, frullino, fringuello, peppola, combattente, beccaccia, taccola, corvo, cornacchia nera, pavoncella, pittima reale, cornacchia grigia, ghiandaia, gazza, volpe; Dal 1° ottobre al 30 novembre, sono cacciabili: pernice bianca, fagiano di monte, francolino di monte, coturnice, camoscio alpino, capriolo, cervo, daino, muflone, con esclusione della popolazione sarda, lepre bianca; Dal 1° ottobre al 31 dicembre o dal 1° novembre al 31 gennaio, è cacciabile il cinghiale. Nel rispetto del termine massimo ( 1° settembre 31 gennaio), i termini di cui sopra possono essere modificati dalle Regioni con riferimento a determinate specie in relazione a situazioni particolari delle varie realtà territoriali. Il controllo della fauna fa capo alle Regioni che possono vietare o ridurre la caccia per determinate specie, qualora il provvedimento risulta opportuno per la conservazione delle stesse. Quindi, delle circa 450 specie di uccelli che vivono nel nostro paese, ne risultano cacciabili solo 47, ai quali si aggiungono 12 specie di mammiferi.