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L’attività venatoria può essere esercitata da chi ha compiuto il diciottesimo anno di età munito della licenza di porto di fucile per uso caccia, di una polizza assicurativa per la responsabilità civile e del tesserino regionale che riporta il calendario venatorio e gli spazi per l’annotazione dei capi abbattuti. Esercizio venatorio è ogni atto che tende all’abbattimento o alla cattura della fauna selvatica. E’ considerato esercizio venatorio anche il solo vagare o soffermarsi in zona di caccia con mezzi destinati allo scopo. Sebbene la licenza di porto di fucile per uso caccia sia valida su tutto il territorio nazionale, per una razionalizzazione demografica dall’attività venatoria, ad ogni cacciatore è consentito l’accesso ad un solo ambito territoriale facente capo alla Regione di residenza, che rilascia il noto tesserino regionale, a fronte di regolare tassa, sul quale annotare le giornate di caccia e il relativo carniere. Per accedere a zone di altre regioni, tra l’altro non sempre possibile, bisogna essere in possesso di specifiche autorizzazioni rilasciate dalle autorità ivi preposte.