Elenco Legge
Nell’ambito della pianificazione faunistica venatoria, prevista dalla vigente normativa, una quota del territorio compresa tra il 20 ed il 30% deve essere destinata a “zone di protezione”. In queste ultime sussiste il divieto di abbattimento e cattura della fauna selvatica, nonché azioni , come spargere sul territorio mangimi e graniglie, al fine di favorire la sosta e la riproduzione della fauna.
L’abilitazione all’esercizio dell’ attività venatoria deve essere richiesta non solo se la caccia viene praticata con il fucile, ma anche con l’arco o con il falco. L’idoneità all’esercizio venatorio si consegue a seguito di un esame pubblico da tenersi dinanzi ad una commissione esperta sulle materie di esami, nominata dalla regione in ogni Provincia.
In caso di prima richiesta della “Licenza di porto di fucile per uso caccia”, alla documentazione di rito occorre allegare copia del congedo militare. In mancanza di quest’ultimo, bisogna allegare l’attestato di idoneità al maneggio delle armi, rilasciato dal Tiro a Segno Nazionale.
La licenza di porto di fucile per usa caccia scade dopo sei anni e può essere rinnovata a richiesta dell’interessato. L’istanza per chiedere il rinnovo della licenza per porto di fucile per uso caccia, sebbene indirizzata al Questore, deve essere presentata al locale Commissariato di P.S. o Stazione dei carabinieri.
Nell’ambito di ogni settimana sono consentite al massimo tre giornate di attività venatoria, con eccezione del martedì e venerdì, giornate di silenzio venatorio. Il calendario venatorio non prevede alcuna differenza tra selvaggina stanziale e selvaggina migratoria, limitandosi ad elencare le specie cacciabili e i periodi di attività venatoria.
Gli agenti, guardie, ecc., cui è riconosciuto il potere di polizia giudiziaria, oltre a chiedere l'esibizione della licenza di caccia, assicurazione e tesserino regionale, possono procedere anche al sequestro dell’arma e della selvaggina, con eccezione dei cani, stilando regolare verbale.
L’esercizio venatorio è vietato nei fondi chiusi, giardini, parchi, dall’interno di veicoli, natanti e aeromobili, con richiami vivi accecati. E' altresì vietato la caccia a rastrello in più di tre persone, vendere e detenere reti per l'uccellagione, vendere e detenere trappole per la fauna selvaggia.
Il cacciatore per accedere ad ambiti territoriali diversi dal proprio, laddove possibile, ha bisogno di formali autorizzazioni, rilasciate a richiesta, previa i previsti versamenti. Infatti, sebbene la licenza per porto di fucile uso caccia sia valida su tutto il territorio nazionale, ad ogni cacciatore è consentito l'accesso ad un solo ambito territoriale, facente capo alla propria Regione.
Ai sensi della vigente Legge quadro 517/92 sull' attivita venatoria, cacciare non è un diritto del cittadino, bensì una concessione dello Stato, esercitabile purché compatibile con la conservazione della fauna e con le colture agricole.Infatti, la selvaggina, un tempo considerata "res nullius", è patrimonio indisponibile dello Stato.