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L’uccellagione, ossia la cattura degli uccelli, un tempo dettagliatamente disciplinata con precise norme (periodi durante i quali si poteva praticare, specie catturabili, quantità, modalità e attrezzi utilizzabili) è stata completamente dichiarata illegale e fuorilegge. Al riguardo, l’art. 3 della Legge quadro 157/92 recita testualmente “E’ vietata in tutto il territorio nazionale ogni forma di uccellagione e di cattura di uccelli e di mammiferi selvatici, nonché il prelievo di uova, nidi e piccoli nati”. La cattura e relativa vendita di uccelli da utilizzare come richiamo è prevista solo per specie ben definite, quali allodola, cesena, tordo sassello, tordo bottaccio, storno, merlo, passero, passera mattugia, pavoncella e colombaccio, come dall’articolo 4 della richiamata legge. I predetti uccelli devono essere identificabili mediante anello inamovibile. E’ assolutamente vietato accecare i predetti uccelli da usare come richiami, per modificarne le abitudini e migliorarne l’efficienza. Fino agli anni ’ 70 circa l’uccellagione era una pratica molto diffusa sia quella fissa che quella vagante. Annualmente cadevano nelle reti fisse orizzontali e verticali decine di migliaia di uccelli, in particolare tordi e fringuelli. All’epoca, quella di catturare qualsiasi specie uccelli era considerata un’ arte che veniva tramandata da padre a figlio. Veniva esercitata in diversissimi modi, con l’ausilio di richiami, zimbelli e arnesi vari che riproducevano il canto delle varie specie di uccelli.