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La caccia notturna è vietata. L’articolo 18 della legge 157/1992 prevede, infatti, che durante l’arco della giornata, la caccia è consentita da un’ora prima del sorgere del sole fino al tramonto, con esclusione della caccia agli ungulati che si può protrarre fino ad un ora dopo il tramonto . Non va dimenticato che la caccia non è un diritto del cittadino, ma una concessione delle Stato che va esercitato nei limiti e nei modi previsti dalla legge. Sono previste severe sanzioni per chi esercita l’attività venatoria ad di fuori della fascia oraria consentita, a cui si aggiungono altre sanzioni se per lo scopo vengono usati mezzi illeciti, come i fari. Al riguardo, va considerato che la nuova frontiera del bracconaggio notturno è caratterizzata da silenziatori e puntatori laser, che hanno preso il posto dei fari delle auto ed ammutolite le tradizionali doppiette. In alcuni Dipartimento francesi, espressamente determinati dal locale Consiglio di Stato, è consentita la caccia agli acquatici, nonostante in linea generale la caccia notturna fosse stata abolita fin dal 1844. A parte i predetti Dipartimenti, sul resto del territorio francese la caccia agli acquatici inizia due ore prima della levata del sole per terminare due ore dopo il tramonto.