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Con riferimento alla caccia moderna, l’articolo 13 della vigente legge quadro 517/92, non parla di “armi da caccia”, bensì di “mezzi per l’esercizio dell’attività venatoria”. Al riguardo, indica come mezzi consentiti: il fucile, l’arco ed il falco. Si tratta di armi e mezzi esclusivi. La legge, infatti, aggiunge che per l’esercizio dell’attività venatoria, sono vietate armi e mezzi non previsti esplicitamente dalla richiamata Legge. Attualmente, per la totalità dei cacciatori, il fucile rappresenta il mezzo esclusivo di caccia. Con riferimento ai fucili, la Legge quadro stabilisce che il calibro non può essere superiore al 12 per quelli a canna ad anima liscia, mentre per quelli con canna ad anima rigata il calibro non deve essere inferiore a 5,6 millimetri con bossolo a vuoto di altezza non inferire a millimetri 40. Per i fucili i colpi non possono essere superiore a due, mentre per gli automatici o meglio per i semiautomatici, è nel serbatoio che non possono esservi più di due colpi, per cui considerando la munizione in canna, i colpi consentiti diventato tre. Un tempo i colpi previsti per l’automatico erano cinque, quattro nel serbatoio e uno in canna. La Legge in vigore prevede, altresì, l’utilizzo di un fucile a due o tre canne combinato (drilling), di cui una ad anima liscia ed una ad anima rigata, nel caso di fucile a due canne, mentre due ad anima liscia ed una ad anima rigata e viceversa, se le canne del fucile sono tre. Sebbene oggigiorno i mezzi consentiti per l’attività venatoria sono soltanto tre ( fucile, falco e arco), nel corso dei secoli i mezzi e le armi utilizzati per la caccia e l’uccellagione sono stati veramente tanti.